Ricetta Ripetibile: Durata e Validità nel Sistema Sanitario Italiano

La ricetta medica è un documento fondamentale che permette ai pazienti di ottenere farmaci prescritti da un medico abilitato. In Italia, esistono diverse tipologie di ricette, ognuna con specifiche caratteristiche e periodi di validità. Questo articolo si propone di fare chiarezza sulla durata e la validità delle ricette ripetibili, fornendo informazioni utili sia per i professionisti del settore che per i cittadini.

Introduzione alle Ricette Mediche

Una ricetta medica è un'autorizzazione scritta fornita da un medico (laureato in Medicina e Chirurgia) abilitato e iscritto all’Albo professionale, che consente al paziente di ritirare in farmacia i farmaci prescritti. Esistono diverse tipologie di ricette, tra cui:

  • Ricetta rossa (o rosa): Utilizzata per farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e prescritti da medici dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate.
  • Ricetta bianca: Prescritta da medici sul proprio ricettario personale per farmaci non rimborsabili dal SSN (Fascia C).
  • Ricetta elettronica (o dematerializzata): Una versione virtuale della ricetta rossa, identificata da un Numero di Ricetta Elettronica (NRE).
  • Ricetta ripetibile: Permette di dispensare un farmaco più volte in un determinato periodo.
  • Ricetta non ripetibile: Valida per una sola dispensazione del farmaco prescritto.
  • Ricetta limitativa: Utilizzata per farmaci che possono essere prescritti solo da specialisti o in determinati contesti.
  • Ricetta ministeriale speciale: Necessaria per la prescrizione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Validità e Durata delle Diverse Tipologie di Ricetta

La durata di validità di una ricetta medica varia a seconda del tipo di ricetta e del farmaco prescritto.

Ricetta Rossa (o Rosa)

La ricetta rossa, utilizzata per prescrivere farmaci e/o prestazioni medico-sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ha una validità variabile:

  • Prescrizione di farmaci: 30 giorni.
  • Prescrizioni per esami, analisi e visite specialistiche: 6 mesi (a partire dal 1 gennaio 2024), con possibili variazioni regionali.
  • Prescrizioni per malattie croniche (con esenzione): Possibilità di prescrivere fino a 6 confezioni per ricetta, coprendo un massimo di 180 giorni di terapia, a condizione che il farmaco sia già utilizzato dal paziente da almeno 6 mesi e sia specifico per la sua malattia cronica.

Ricetta Bianca

La ricetta bianca, utilizzata per prescrivere farmaci, esami e accertamenti a carico del paziente, ha una validità di:

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  • Ricetta bianca ripetibile: 6 mesi, utilizzabile per acquistare il farmaco prescritto fino a 10 volte.
  • Sostanze attive stupefacenti e psicotrope: Ripetibilità limitata a 3 volte in 30 giorni.
  • Farmaci a prescrizione non ripetibile: 30 giorni.

Ricetta Elettronica

La ricetta elettronica, essendo un omologo della ricetta rossa, ha le stesse tempistiche di validità:

  • 30 giorni per i farmaci.
  • 6 mesi per visite specialistiche ed esami diagnostici.

Ricetta Limitativa

La ricetta limitativa, utilizzata per farmaci erogabili solo in determinati contesti, può essere:

  • Ripetibile (RRL): Durata di 6 mesi, esclusa la data di rilascio, con possibilità di dispensare fino a 10 confezioni, a meno che il medico non indichi un numero superiore, nel qual caso la ricetta diventa non ripetibile.
  • Non ripetibile (RNRL): Durata di 30 giorni, esclusa la data di rilascio, utilizzabile per dispensare solo il numero esatto di confezioni prescritte.

Ricetta Ministeriale Speciale

La ricetta ministeriale speciale, utilizzata per farmaci nel trattamento della tossicodipendenza, terapia del dolore e cure palliative, ha una validità di 30 giorni, escluso quello di emissione.

Approfondimento sulla Ricetta Ripetibile

La ricetta ripetibile è una tipologia di prescrizione che consente al paziente di acquistare il farmaco prescritto più volte nell'arco di un determinato periodo. In genere, una confezione di farmaco prescritta con ricetta ripetibile può essere venduta fino a 10 volte in 6 mesi, a meno che il medico non indichi diversamente. Tuttavia, se il medico prescrive più di una confezione per ricetta, la ripetibilità decade e si può ritirare solo quel quantitativo in un’unica volta.

Normative Specifiche

  • Decreto Legislativo 193/06: Definisce la validità della ricetta in triplice copia non ripetibile (massimo 10 giorni lavorativi) e della ricetta ripetibile (3 mesi, utilizzabile 5 volte, salvo diversa disposizione del veterinario).
  • Tabella 4 della Farmacopea Ufficiale XII edizione: Contiene la norma tecnica di riferimento.
  • Articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537: Riguarda i farmaci per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita in esercizi commerciali individuati dalla L. 4.07.2006, n. 248.

Responsabilità del Farmacista

Il farmacista ha diversi obblighi relativi alla dispensazione di farmaci con ricetta ripetibile:

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  • Ad ogni vendita, deve timbrare la ricetta con il timbro della farmacia, annotare il prezzo praticato e la data di dispensazione.
  • La ricetta va restituita al cliente.
  • Deve conservare per 6 mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee.
  • Deve riportare in apposito registro di carico e scarico ogni fornitura di medicinali veterinari a soggetti indicati all'articolo 65 del Decreto Legislativo 193/2006 e ai medici veterinari.
  • Deve conservare tutte le informazioni relative alle forniture in entrata e in uscita, tramite il sistema di tracciabilità e il Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza.

REV (Ricetta Elettronica Veterinaria)

La Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) ha introdotto alcune semplificazioni e peculiarità:

  • L’obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea è assolto dalla conservazione delle copie delle ricette in formato elettronico operata dal sistema (esclusi i medicinali stupefacenti).
  • Nella REV per animali da compagnia, non è obbligatorio l’inserimento dell’indirizzo del proprietario dell’animale, sostituibile con il codice fiscale.
  • Nel sistema REV sarà prevista una funzione per indicare la non ripetibilità della ricetta.

Vendita di Farmaci Senza Ricetta

In determinate circostanze, è possibile la vendita di farmaci senza ricetta:

  • Negli esercizi commerciali individuati dall'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. "Decreto Bersani"), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti senza ricetta medica alcuni medicinali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale.
  • Il D.M. 31.03.2008 prevede la possibilità per il farmacista di dispensare farmaci senza ricetta in situazioni di emergenza, come la necessità di proseguire la cura per alcune malattie croniche, di non interrompere una cura (ad esempio, antibiotici) o in caso di esibizione di documentazione di dimissione ospedaliera.

Sanzioni

La mancata osservanza delle normative relative alla prescrizione e dispensazione dei farmaci può comportare sanzioni amministrative, tra cui:

  • Vendita senza presentazione di ricetta (art. 88, c. 7, D.Lgs. n. 219/2006): Sanzione amministrativa da €. 300,00 a €. 1.800,00 (art. 148, c.7, D.Lgs. 219/06).
  • Mancata apposizione del timbro della farmacia (art. 88, c. 7, D.Lgs. n. 219/2006): Sanzione amministrativa da €. 200,00 a €. 1.200,00 (art. 148, c.7, D.Lgs. 219/06).
  • Mancata apposizione della data di spedizione sulla ricetta (art. 37, c.1 lett. a, R.D. 1706/1938): Sanzione amministrativa da L. 3.000.000 fino a L. 6.000.000 (art. 123, c. 1, TULS e art. 38, c. 4, R.D. 1706/1938).

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