L'etichettatura dei prodotti alimentari, in particolare l'indicazione dell'origine degli ingredienti, è un tema caldo in Italia, dove i consumatori sono particolarmente sensibili alla provenienza delle materie prime. Il caso della pasta a marchio "Italiamo" di Lidl, sanzionata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e successivamente coinvolta in una sentenza del TAR del Lazio, ne è un esempio emblematico.
La Sanzione a Lidl per Pratica Commerciale Scorretta
Nel 2019, l'AGCM ha multato Lidl per 1 milione di euro a causa di una pratica commerciale considerata scorretta relativa all'etichettatura della pasta secca a marchio "Italiamo", "Fusilli Pasta di Gragnano IGP" e "Combino". La contestazione principale riguardava il fatto che, pur essendo la pasta prodotta in Italia con semola di grano duro, quest'ultimo non era interamente di origine italiana.
L'AGCM ha ritenuto che Lidl avesse indotto in errore i consumatori, enfatizzando l'italianità del prodotto attraverso il marchio "Italiamo", la bandiera italiana e la dicitura "Passione Italiana" (oltre all'indicazione "IGP" nel caso della Pasta di Gragnano), mentre l'informazione sull'origine non interamente italiana del grano era relegata al pannello laterale o posteriore della confezione, in caratteri di dimensioni ridotte e in una posizione poco visibile. Lo stesso valeva per le confezioni a marchio "Combino", caratterizzate da richiami all'italianità come immagini di paesaggi italiani, coccarde tricolori e la scritta "Prodotto in Italia", a fronte di un'indicazione marginale sull'origine del grano.
Il 13 febbraio 2023, il TAR del Lazio ha confermato la sanzione, avvalorando le motivazioni dell'AGCM.
Rapporto tra Codice del Consumo e Norme sull'Etichettatura
La sentenza del TAR affronta un tema cruciale: il rapporto tra le norme generali del Codice del Consumo sulle pratiche commerciali scorrette e le norme specifiche sull'etichettatura dei prodotti alimentari, in particolare il Regolamento (UE) 1169/2011.
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Il TAR, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), ha chiarito che la disciplina settoriale (etichettatura) prevale su quella generale (Codice del Consumo) solo in caso di "contrasto" insanabile tra le due normative. Tale contrasto si verifica quando le disposizioni comunitarie impongono ai commercianti obblighi "incompatibili" con quelli stabiliti dalla Direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali, senza lasciare margini di manovra.
Nel caso specifico, il TAR ha ritenuto che non sussistesse un conflitto tra le due discipline, che quindi possono essere applicate in parallelo. Il rispetto delle norme sull'etichettatura non esaurisce gli obblighi di diligenza del professionista, che deve comunque garantire una completa informazione al consumatore, in linea con il principio di buona fede che ispira la normativa a tutela del consumatore.
L'Importanza dell'Origine per i Consumatori Italiani
Secondo i dati valutati dall'AGCM, l'origine delle materie prime è un elemento particolarmente rilevante per i consumatori italiani nella scelta dei prodotti alimentari, tanto da superare, in alcune indagini, anche il prezzo come fattore determinante. Una recente indagine Ismea ha rilevato che il 78% dei consumatori si sente rassicurato dall'origine "100% italiana" del prodotto, percepita come garanzia di qualità, bontà e rispetto delle norme di sicurezza alimentare.
Questa sensibilità all'origine si riflette nella diffusione di prodotti alimentari che riportano in etichetta richiami all'italianità, come bandiere, diciture "made in Italy", "prodotto in Italia", "solo ingredienti italiani" e marchi di qualità UE.
Requisiti per l'Etichettatura d'Origine
La sanzione a Lidl, confermata dal TAR, sottolinea che, al di là del mero rispetto delle norme sull'etichettatura, l'enfasi sull'italianità del prodotto impone al professionista di bilanciare tale enfasi con un'indicazione più evidente e contestuale dell'origine del grano duro.
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Il Regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce che l'indicazione del Paese d'origine deve essere fornita in modo da non indurre in errore il consumatore. Sebbene il Regolamento n. 2018/775 (che disciplina specificamente l'indicazione del paese d'origine dell'ingrediente primario) non fosse applicabile all'epoca dei fatti, il TAR ha ritenuto che l'AGCM avesse correttamente valutato l'importanza della contestualità delle informazioni sull'origine, che devono essere inserite nello stesso contesto visivo degli altri richiami all'italianità.
La Nozione di "Ingrediente Primario"
L'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 definisce "ingrediente primario" l'ingrediente che rappresenta più del 50% dell'alimento o che è generalmente associato alla denominazione dell'alimento nella percezione dei consumatori. Nel caso della pasta, il grano duro è considerato l'ingrediente primario, in quanto componente fondamentale del prodotto e generalmente associato al suo nome.
Il TAR ha respinto l'argomentazione di Lidl secondo cui non fosse necessario indicare l'origine del grano duro, dato che sia la semola che la pasta erano prodotte in Italia. Il Tribunale ha ribadito che, in base al Regolamento UE 1169/2011, sussisteva comunque l'obbligo di fornire informazioni corrette e visibili sull'origine del prodotto e della materia prima utilizzata.
Il Decreto Italiano sull'Etichettatura del Grano Duro
Il Decreto Interministeriale del 26 luglio 2017 (successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2022) ha reso obbligatoria l'indicazione dell'origine del grano duro per la pasta di semola di grano duro, stabilendo che le informazioni sul Paese di coltivazione e di molitura del grano devono essere apposte sull'etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.
Il TAR ha respinto le obiezioni sulla validità del decreto italiano, chiarendo che la mancata adozione da parte della Commissione europea degli atti esecutivi previsti dal Regolamento n. 1169/2011 non preclude allo Stato membro la possibilità di dettare una disciplina nazionale in materia di etichettatura dell'origine della materia prima, al fine di garantire maggiore sicurezza e trasparenza nei confronti dei consumatori.
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Il "Consumatore Medio" Italiano
La nozione di "consumatore medio" si riferisce a un soggetto normalmente informato e ragionevolmente avveduto, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in cui opera le proprie scelte. Nel caso specifico, l'AGCM ha correttamente preso in considerazione la percezione dei consumatori italiani al fine di valutare il potenziale impatto del messaggio sulle scelte di acquisto del prodotto.
Conclusioni
Il caso della pasta "Italiamo" di Lidl evidenzia la complessità della normativa sull'etichettatura d'origine degli alimenti in Italia, un Paese in cui i consumatori sono particolarmente attenti alla provenienza delle materie prime. La sentenza del TAR del Lazio conferma l'importanza di fornire informazioni chiare, complete e non ingannevoli sull'origine degli ingredienti, soprattutto quando si enfatizza l'italianità del prodotto.
La vicenda sottolinea la necessità, per le aziende alimentari, di conoscere a fondo la legislazione europea e nazionale in materia di etichettatura, nonché le interpretazioni giurisprudenziali, al fine di garantire la conformità dei propri prodotti alle norme vigenti e di evitare sanzioni.
Consigli utili per i consumatori:
- Leggere attentamente le etichette dei prodotti alimentari, prestando attenzione non solo alle diciture in evidenza, ma anche alle informazioni riportate nelle parti meno visibili della confezione.
- Verificare l'origine degli ingredienti, soprattutto nel caso di prodotti che richiamano l'italianità.
- Ricordare che la dicitura "Made in Italy" indica il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale del prodotto, ma non necessariamente l'origine degli ingredienti.
- Privilegiare i prodotti con etichette chiare e trasparenti, che forniscono informazioni complete sull'origine degli ingredienti e sul processo di produzione.
- Segnalare alle autorità competenti eventuali etichette ingannevoli o non conformi alla normativa.
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